Amministrazione del personale
12 Marzo 2025
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. In questo caso la nomina dell’RLS non ricade sul datore di lavoro, ma viene eletto direttamente dai lavoratori e, tra i vari adempimenti in capo al datore di lavoro, vi è però quello di comunicare all’Inail il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una volta designato.
Con circolare n. 11/2009 l’Inail ha fissato il termine per la comunicazione dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive che potrà essere effettuata fino al 31.03 di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31.12 (dell’anno precedente).
Successivamente, con circolare n. 43/2009 (modificativa della circolare n. 11/2009) l’Inail ha specificato che l’obbligo di comunicazione vige solo nel caso di nuova nomina o designazione, e solo per gli RLS aziendali (non per quelli territoriali).