Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Marzo 2025
Le modifiche al regime sanzionatorio contributivo, previste dal D.L. 19/2024, sono applicabili anche alle note di rettifica emesse dall’Istituto previdenziale se versate entro 30 giorni dalla notifica.
Con il messaggio 19.03.2025, n. 970, non pubblicato sul sito dell’Inps, è stato chiarito che il regime sanzionatorio “ridotto”, previsto dall’art. 116, c. 8, lett. b-bis) L. 23.12.2000, n. 388, è applicabile anche alle note di rettifica a debito per il contribuente.
Con lo scopo di incentivare e velocizzare i processi di regolarizzazione delle posizioni contributive, l’art. 30 D.L. 2.03.2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.04.2024, n. 56, ha modificato, a decorrere dal 1.09.2024, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 L. 23.12.2000, n. 388. Il quadro delle inadempienze contributive è, dunque, come di seguito mutato:
– per le ipotesi di omissione, il mancato o tardivo pagamento di contributi e premi già denunciati agli enti di previdenza e assistenza obbligatori comporta l’addebito di una sanzione civile, parametrata in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali.