Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Marzo 2025
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6752/2025, ha escluso il cumulo giuridico tra sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale e dichiarazione infedele, trattandosi di condotte distinte e non unitarie ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 472/1997.
Con l’ordinanza 14.03.2025, n. 6752 la Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 5 D.L. 167/1990) non possono essere cumulate con le sanzioni per la dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/1997), in quanto in questo caso non sussiste un’unica azione o omissione che possa giustificare l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 D.Lgs. 472/1997.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate notificava 2 avvisi di accertamento per Irpef e Iva relativi agli anni 2007-2010, con le relative sanzioni, e un ulteriore atto di irrogazione di sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il contribuente impugnava questi atti, sostenendo che le sanzioni dovevano essere ricondotte a un’unica violazione e, dunque, ridotte in applicazione del criterio del c.d. “cumulo giuridico”.