Amministrazione del personale

12 Gennaio 2024

Scadenza 31.01.2024 per il Prospetto informativo disabili

Scade il prossimo 31.01.2024 il termine per l’invio del Prospetto informativo disabili da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti, per comunicare la situazione occupazionale al 31.12.2023.

L’art. 9, c. 6 L. 68/99 prevede l’invio del c.d. “Prospetto informativo” per comunicare agli uffici competenti la situazione occupazionale al 31.12 dell’anno precedente, dei datori di lavoro pubblici e privati con almeno 15 dipendenti, ai fini dei successivi adempimenti di legge in materia di collocamento obbligatorio.

Il Prospetto è unico a livello nazionale e deve essere trasmesso per il tramite dei servizi messi a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma in cui ha sede legale l’azienda, ovvero attraverso la procedura telematica sussidiaria (previa abilitazione al servizio) entro il 31.01 e il termine è perentorio, non prorogabile al giorno lavorativo successivo quando cade di sabato. L’invio del Prospetto non deve essere effettuato ogni anno, ma solo nel caso in cui si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. All’interno del prospetto occorre indicare le seguenti informazioni minime:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • il numero di lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, c. 2 L. 68/1999;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (art. 1 L. 68/1999);
  • altre informazioni concernenti le convenzioni in corso e le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

Ricordiamo che l’art. 3 L. 68/1999 prevede particolari quote di riserva per favorire l’occupazione di lavoratori disabili o appartenenti ad altre categorie protette, nelle seguenti misure:

  • 1 lavoratore, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato;
  • 2 lavoratori, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato;
  • il 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, c. 2 per orfani e coniugi superstiti.

Nella base di computosi considerano tutti i lavoratori subordinati, con esclusione dei seguenti:

  • lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • lavoratori a termine assunti in sostituzione di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto;
  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore;
  • lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori in telelavoro (quelli in smart working invece vanno computati);
  • lavoratori in programma di emersione (art. 1, c. 4-bis L. 383/2001);
  • lavoratori acquisiti per passaggio d’appalto;
  • operai agricoli stagionali, fino al limite di 180 giornate effettive per anno solare;
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 81/2000.

Non sono computabili, inoltre:

  • il personale viaggiante e navigante nei settori del trasporto marittimo, aereo e terrestre;
  • il personale viaggiante del settore autotrasporto;
  • il personale di cantiere (anche operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle opere di manutenzione svolte in cantiere) e quello addetto al trasporto nel settore dell’edilizia.

Per l’omissione o per l’invio tardivo del Prospetto informativo è prevista la sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo successivo al 31.01.

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