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25 Ottobre 2025

Scadenza al 30.11.2025 per la rivalutazione

Al 30.11.2025 (quindi 1.12.2025 essendo il 30 una domenica) scade il termine del versamento dell’imposta sostitutiva del 18% del valore rivalutato di partecipazioni/terreni e della perizia giurata di stima.

Al 30.11.2025, che essendo una domenica slitta al 1.12.2025, scade il termine per versare tramite Mod. F24 l’imposta sostitutiva nella misura del 18% del valore della partecipazione (che si evince dalla perizia di stima) o del valore del terreno rivalutati. Medesimo termine massimo deve avere la perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera imposta o della prima rata delle 3 disponibili rate annuali (con scadenze 30.11.2025, 30.11.2026 e 30.11.2027).

Si ricorda brevemente la normativa, che è entrata a regime con la scorsa legge di Bilancio (art. 1, c. 30 L. 207/2024): il contribuente persona fisica o società semplice o associazione professionale o ente non commerciale che possiede una partecipazione o un terreno al 1.01.2025 può rivalutarli pagando l’imposta sostitutiva del 18%.

L’ambito soggettivo della norma abbraccia i soggetti che effettuano operazioni che generano redditi diversi, di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, quindi:

– le persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa);

– le società semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir;

– gli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell’esercizio di impresa);

– i soggetti non residenti, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

Le partecipazioni rivalutabili sono:

– partecipazioni rappresentate da azioni (di S.p.a. o S.a.p.a.);

– partecipazioni rappresentate da quote (di S.r.l. o S.n.c. o S.a.s.);

– diritti d’opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o fino a un massimo di 3 rate, maggiorate di interessi nella misura del 3%. Gli interessi vanno aggiunti rispetto alla scadenza della prima rata, ossia: 30.11.2025.

L’imposta sostitutiva va versata sull’intero valore risultante dalla perizia e non solo sull’incremento e come codice tributo si utilizzano i seguenti codici (istituiti dalla risoluzione n. 75/E/2006):

– 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;

– 8056 per la rivalutazione dei terreni;

– 8057 per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

E come anno di riferimento si deve utilizzare l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, quindi in questo caso: 2025 e il medesimo anno 2025 dovrà essere indicato anche nelle eventuali rate successive.

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