Imposte dirette

24 Giugno 2021

Scadenze fiscali: la proroga senza proroga

Per una volta, ed è assai raro, il calendario aiuta e permette di razionalizzare, per quanto possibile, i carichi di lavoro dell'ennesima, complicatissima primavera/estate fiscale.

Così come già avvenuto per i bilanci relativi all’anno 2019, anche per quelli chiusi al 31.12.2020 è stato disposto il differimento automatico dell’approvazione entro 180 giorni dal termine del periodo d’imposta. La misura è contenuta nell’art. 3, c. 3 D.L. 31.12.2020, n. 183, ai sensi del quale il più ampio arco temporale entro cui procedere alla formalità di rito opera indipendentemente dalle “particolari esigenze” statuite dall’art. 2364 C.C. Ebbene, tale “flessibilità” si traduce in una positiva sorpresa per quanto concerne i riflessi sulle scadenze fiscali connesse al versamento del saldo e degli acconti d’imposta derivanti dalle dichiarazioni, ossia in una gestione più agevole di parte dei numerosissimi adempimenti che, a breve e per i prossimi mesi, graveranno sugli studi professionali.

In altri termini, per le società di capitali che approveranno il bilancio nei 180 giorni (29.06.2021) il termine per versare le imposte scadrà il 20.08.2021, senza maggiorazione e il 20.09.2021 (il 19 cade di domenica), con maggiorazione dello 0,40%. Si giunge a tale conclusione con una piana lettura della normativa di riferimento e della prassi dell’Agenzia delle Entrate, senza che vi sia necessità di una specifica proroga come, invece, è indispensabile per le società di persone e le persone fisiche titolari di partita Iva.

Così recita, infatti, l’art. 17, c. 1 D.P.R. 7.12.2001, n. 435: “I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”. Ne consegue che, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare e che approveranno il bilancio 2020 entro il 29.06.2021, i termini per il pagamento del saldo e della prima rata di acconto, derivanti dalle dichiarazioni fiscali, scadranno il 20.08.2021. La spiegazione è semplice: il 31.07 cade di sabato, con conseguente slittamento al 2.08 che, a sua volta, rientrando nella “proroga di Ferragosto”, determina lo slittamento al 20.08 di tutti i termini di pagamento ricadenti nel periodo 1-20.08. Si ricorda, nello specifico, che l’art. 3-quater D.L. 2.03.2012, n. 16, modificando l’art. 37 D.L. 4.07.2006, n. 223, ha stabilito che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Da qui l’ulteriore possibilità di pagamento al 20.09.2021, con maggiorazione dello 0,40%, in esito ai chiarimenti della risoluzione 6.06.2007, n. 128/E, la quale ha precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione. Più in dettaglio, nel richiamato documento si legge che “il legislatore ha inteso far decorrere il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione a titolo di interesse, dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento (se lo stesso cade durante un giorno festivo) determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso”.

Tale impostazione appare corente, del resto, anche con i termini per regolarizzare, tramite ravvedimento operoso, gli omessi o carenti versamenti del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’acconto dell’imposta sul reddito [art. 13, c. 1, lett. a) D. Lgs. 472/1997], secondo cui “la sanzione è ridotta … a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione”. Il termine dal quale computare i 30 giorni per regolarizzare la relativa violazione è rappresentato, infatti, dal momento della commissione della violazione stessa che (circolare 23.07.1998, n. 192/E), nel caso di omesso versamento, coincide con la scadenza del termine previsto per il pagamento.

Lo stesso principio, in forza del quale la proroga del termine per il primo versamento, determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione, si applica anche in relazione ai termini di versamento del saldo e del primo acconto dell’Ires e dell’Irap.

Ogni tanto, una buona notizia. Di questi tempi ne abbiamo davvero bisogno.

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