Imposte dirette
17 Marzo 2025
La disciplina fiscale degli scambi delle partecipazioni sul piano delle articolazioni strutturali può riassumere la configurazione della permuta (art. 177, c. 1 del Tuir) e del conferimento (art. 177, c. 2).
In merito alla permuta, l’art. 177, c. 1 richiede il presupposto della residenza territoriale sia per il soggetto acquirente sia per quello scambiato, per cui entrambi i soggetti devono essere società di capitali o enti equiparati ed entrambi avere la residenza nel territorio nazionale. In tal modo, con l’art. 177 del Tuir, viene legislativamente perseguito l’affiancamento alla disciplina dell’art. 178 in materia di scambi intracomunitari, senza alcuna intersezione diretta delle 2 norme e senza la possibilità che vengano a generarsi confusioni disciplinari.
Dal dettato normativo discende inoltre la necessità che la società acquirente abbia la connotazione di S.p.A. o di S.a.p.a., dovendo essa detenere azioni proprie da dare in permuta alle azioni/quote ricevute.
In ordine invece alla disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di controllo la triade dei soggetti coinvolti nell’operazione sono:
– la società conferitaria che acquisisce o integra il controllo della società scambiata;
– la società scambiata o conferita della quale la conferitaria riassume la potestà decisoria ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
– i soci conferenti, ovvero i soci della società scambiata/conferita che possono riassumere qualsiasi natura soggettiva e tributaria.