Società e contratti
13 Novembre 2025
L’art. 177, c. 2 del Tuir non limita la natura della società conferitaria, consentendo che anche una società di persone possa ricevere partecipazioni di controllo. La posizione restrittiva dell’Amministrazione Finanziaria appare priva di fondamento testuale.
In ordine alla disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di controllo la triade dei soggetti coinvolti nell’operazione è: la società conferitaria che acquisisce o integra il controllo della società scambiata; la società scambiata o conferita della quale la conferitaria riassume la potestà decisoria ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.; i soci conferenti, ovvero i soci della società scambiata/conferita che possono riassumere qualsiasi natura soggettiva e tributaria (persone fisiche imprenditori e non imprenditori, società di persone, società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali).
In merito alla natura dei soggetti, si deve sottolineare come l’art. 177, c. 2 del Tuir operi un rinvio generico a “società conferitaria” senza, quindi, procedere a contrassegnarla come società di capitali. Nonostante la mancanza di indicazioni legislative stringenti, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto, con la risoluzione 4.04.2017, n. 43/E, che per “asseriti motivi di ordine logico sistematico” abbiano da valere i medesimi elementi di caratterizzazione soggettiva previsti nell’art. 177, c. 1, per le permute delle partecipazioni, per cui tanto la società conferitaria, quanto la società scambiata devono essere entrambe società di capitali residenti in Italia.
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