Imposte dirette

09 Luglio 2025

Scambio partecipazioni e soggetti IAS: questioni di neutralità fiscale

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 180/2025, ha chiarito che la neutralità fiscale ex art. 177, c. 1 del Tuir si applica solo se tutti i requisiti sono rispettati; in caso contrario, la permuta è realizzativa e produce effetti fiscali.

Ai fini dell’applicazione del regime di neutralità fiscale ex art. 177, c. 1 del Tuir, la permuta di partecipazioni è fiscalmente irrilevante solo nella misura in cui ricorrono congiuntamente tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, inclusa la condizione che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni date in permuta sia integralmente attribuito a quelle ricevute in cambio; ne consegue che, in presenza di partecipazioni ricevute da soggetti IAS adopter non iscritte contabilmente a tale valore, la neutralità non opera e l’operazione si considera realizzativa con rilevazione di plus/minusvalenze ai sensi delle regole ordinarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 7.07.2025, n. 180.

Nel caso analizzato una società IAS adopter (Alfa) effettuava una permuta di partecipazioni cedendo il 100% di Gamma alla società Beta, ricevendo in cambio azioni della stessa Beta e azioni di una terza società, Delta. Alfa chiedeva la possibilità di applicare alla permuta complessiva il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 177, c. 1 del Tuir, attribuendo alle partecipazioni ricevute il medesimo valore contabile e fiscale della partecipazione ceduta. In via subordinata, veniva prospettata l’applicazione del c. 2 dello stesso articolo, al fine di conservare comunque il valore fiscale delle nuove partecipazioni pur in presenza di una minusvalenza indeducibile.

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