Accertamento, riscossione e contenzioso

17 Giugno 2025

Scissione, alla beneficiaria niente notifica degli atti impositivi

Nella scissione societaria, la beneficiaria risponde solidalmente dei debiti fiscali preesistenti della scissa, senza necessità di avvisi. Resta salvo il diritto di difesa in sede di opposizione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.06.2025, n. 15503, è tornata a ribadire che, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti. Il pagamento di tali debiti può essere preteso senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria in quanto essa è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie e, in sede di opposizione alla cartella, può addurre ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.

La Cassazione ha anche rappresentato che quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta antecedenti a essa prevista dall’art. 173, c. 13 del Tuir e, ribadita in ordine alle somme dovute per violazioni tributarie dall’art. 15, c. 2 D.Lgs. 472/1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, c. 2 e 2506-quater, c. 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, in quanto rispondente (con avvallo della Corte Costituzionale, sent. n. 90/2018) all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità.

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