Società e contratti

13 Ottobre 2025

Scissione: beneficiaria responsabile anche senza avviso d’accertamento

In caso di scissione, la beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali della scissa. È sufficiente la cartella di pagamento senza previo avviso di accertamento.

In caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, senza limiti patrimoniali. Questa responsabilità può essere azionata dall’Amministrazione Finanziaria mediante la notifica della sola cartella di pagamento, senza necessità di una preventiva notifica dell’avviso di accertamento, posto che la beneficiaria è tenuta ex lege a conoscere la situazione debitoria della scissa. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 6.10.2025, n. 26784.

La vicenda trae origine da un’operazione di scissione parziale di una Srl in liquidazione, da cui sono state costituite 2 società beneficiarie (anch’esse nella forma giuridica di Srl). A seguito dell’operazione, l’allora Equitalia Sud notificava alle società beneficiarie una cartella di pagamento recuperando in questa sede un debito Irpeg del 1999 riferibile alla scissa. Le società impugnavano la cartella, evidenziando che la stessa, quale primo atto notificato, era priva degli elementi essenziali necessari per comprendere il fondamento della pretesa impositiva, non essendo stato notificato l’avviso di accertamento originario.

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