IVA

05 Maggio 2025

Scissione e Iva di gruppo: la deroga al requisito temporale

Società beneficiaria da scissione può accedere alla liquidazione Iva di gruppo senza attendere il termine del 1.07.2025.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 29.04.2025, n. 121, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di includere nella liquidazione Iva di gruppo una società beneficiaria neocostituita a seguito di un’operazione di scissione parziale proporzionale, derogando al requisito temporale del controllo previsto dalla normativa.

Quadro normativo e ratio della disciplina – La liquidazione dell’Iva di gruppo, disciplinata dall’art. 73, ultimo comma D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 13.12.1979 (modificato dal D.M. 13.02.2017), consente alle società legate da rapporti di controllo di procedere alla liquidazione periodica dell’Iva in maniera unitaria, compensando debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti.

L’art. 2, c. 1 D.M. 13.12.1979 stabilisce che possono partecipare alla liquidazione Iva di gruppo le società le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, “almeno dal 1.07 dell’anno solare precedente” a quello di accesso alla procedura.

Il caso esaminato: scissione parziale e continuità del controllo – Nel caso oggetto della risposta n. 121/2025, una società capogruppo (Alfa) controllava all’80% una società (Beta) partecipante alla liquidazione Iva di gruppo. Beta ha effettuato una scissione parziale proporzionale, trasferendo parte del proprio patrimonio a una società beneficiaria di nuova costituzione (Gamma). All’esito dell’operazione, entrambe le società risultavano controllate dalla capogruppo con una partecipazione pari all’80%.

La questione centrale riguardava la possibilità di includere Gamma nella liquidazione Iva di gruppo a partire dall’anno 2025, nonostante non fosse rispettato il requisito temporale del controllo “almeno dal 1.07 dell’anno solare precedente”.

Principio della continuità del controllo nelle operazioni straordinarie – L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, conseguenza naturale di un’operazione di riorganizzazione aziendale, non può essere applicato automaticamente alla disciplina Iva di gruppo, ma deve essere valutato caso per caso in relazione alla ratio della normativa.

Richiamando la risposta 25.01.2022, n. 48, l’Agenzia ha evidenziato che occorre verificare se il “reale perimetro dell’Iva di gruppo” si sia sostanzialmente modificato a seguito dell’operazione straordinaria. Nel caso specifico, alla scissa Beta si è aggiunta la neocostituita beneficiaria Gamma, che è succeduta nella parte di patrimonio trasferita e che è controllata dalla capogruppo per una percentuale superiore al 50% del proprio capitale, esattamente come la società scissa.

Deroga al requisito temporale: condizioni e limiti – L’elemento determinante per la deroga al requisito temporale è stato individuato nella risoluzione 21.03.2003, n. 68/E, secondo cui “il possesso precedente del complesso aziendale da parte della società conferente, che si trasforma da diretto a indiretto con il conferimento a una società controllata e costituita al solo scopo di ricevere detto conferimento, non modifica sostanzialmente l’assetto del gruppo nella sua entità ed esclude, quindi, quei caratteri di occasionalità e temporaneità che la disposizione in commento vuole neutralizzare”.

Nel caso esaminato, l’operazione di riorganizzazione aziendale non presentava i requisiti della temporaneità e occasionalità, ma appariva funzionale alla suddivisione delle attività che inizialmente facevano capo unicamente alla società scissa. Non si ravvisava, pertanto, alcuna interruzione del controllo.

Conclusioni – L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per consentire a Gamma di accedere alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo già a partire dall’anno 2025, indipendentemente dalla sussistenza del vincolo temporale prescritto dall’art. 2 del D.M. 13.12.1979.

Questo orientamento conferma che, in presenza di operazioni straordinarie come scissioni o conferimenti, è possibile derogare al requisito temporale del controllo quando: l’operazione non modifica sostanzialmente l’assetto del gruppo; non si ravvisa alcuna interruzione del controllo; l’operazione non presenta caratteri di occasionalità o temporaneità; sussiste una valida ragione economica alla base della riorganizzazione.

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