Società e contratti

18 Gennaio 2024

Scissione, la stratificazione fiscale per ricostituire le riserve

Nell’operazione di scissione il sezionamento fiscale del patrimonio della scissa deve avvenire nel rispetto percentuale della natura di riserve capitale e/o di utili esistenti nella scissa ante scissione. 

L’Amministrazione Finanziaria, nella risposta all’istanza di interpello n. 2/2019, a consolidamento dell’orientamento già espresso con l’iter argomentativo prima esposto nella risoluzione n. 97/E/2017 e, poi, con la risposta all’interpello n. 139/2018, ha testualmente ribadito:

“Per quanto riguarda la posizione della scissa, in generale va osservato che anche la scissa (pur ordinariamente libera di scegliere, sotto il profilo civilistico, le voci ideali di netto che possono essere utilizzate per alimentare il patrimonio della beneficiaria), coerentemente con quanto previsto per la beneficiaria, è tenuta a ridurre, ai fini fiscali, il proprio patrimonio netto in proporzione alla ripartizione capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti ante scissione, al fine di garantire una simmetria e una continuità della qualificazione delle poste di patrimonio netto trasferite alla beneficiaria con la scissione che rappresentano espressioni del principio di neutralità fiscale. Pertanto, il patrimonio netto della scissa dovrà essere ridotto, sotto il profilo fiscale, in misura proporzionale tenendo conto del rapporto capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti ante scissione (dando atto di tale ripartizione nel “Prospetto del capitale e delle riserve” presente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui l’operazione di scissione ha avuto effetto)”.

Per l’Agenzia delle Entrate, quindi, sul piano fiscale l’operazione di scissione deve essere impostata in modo da coordinare in regime di piena simmetria sia l’alimentazione del patrimonio netto contabile della beneficiaria e sia la riduzione del patrimonio netto contabile della scissa.

Volendo esemplificare si può ipotizzare un patrimonio netto della scissa ante scissione così fiscalmente stratificato:

  • 30 di capitale/riserve di capitale;
  • 70 di riserve di reddito.

Nel caso di attribuzione alla beneficiaria di una dote patrimoniale pari al 50% del patrimonio netto della scissa, tale patrimonio netto dovrà essere decurtato di 15 di capitale/riserve di capitale e di 35 di riserve di reddito, e simmetricamente il patrimonio netto della beneficiaria dovrà essere alimentato per 15 di capitale/riserve di capitale e per i 35 di riserve di reddito.

Tale necessità di riparto proporzionale del capitale/riserve di capitale e delle riserve di reddito deriverebbe causalmente, sempre per l’Agenzia delle Entrate, dal principio della neutralità che sul piano fiscale coordina la scissione.

L’opinione ministeriale non appare del tutto condivisibile e non ha neppure trovato consensi in dottrina.

Va in ogni caso detto che l’Amministrazione Finanziaria circoscrive l’irrigidimento del rapporto proporzionale al solo versante fiscale degli spostamenti patrimoniali tra scissa e beneficiaria, senza interferire su quello civilistico, nell’ambito del quale la dottrina ha da tempo consolidato un orientamento opposto di libera scelta delle poste del patrimonio netto contabile della scissa da ridurre a storno ragionieristico degli elementi patrimoniali attribuiti alla beneficiaria.

Una disamina approfondita della stratificazione fiscale da perseguire della ricostituzione delle riserve nell’operazione di scissione è pubblicata sulla rivista RATIO di febbraio 2024.

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