Società e contratti
28 Agosto 2025
L’art. 173, c. 15-ter, del Tuir, inserito dal D.Lgs. 192/2024, non si applica alle beneficiarie preesistenti ma unicamente nelle operazioni realizzate a beneficio di società di nuova costituzione.
L’art. 173, c. 15-ter, del Tuir, introdotto dal D.Lgs. 192/2024, è applicabile esclusivamente alle operazioni di scissione mediante scorporo effettuate a favore di società di nuova costituzione. Qualora la beneficiaria sia preesistente, l’operazione non può essere effettuata in neutralità fiscale. Con la risposta all’interpello 21.08.2025 n. 225, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della scissione mediante scorporo, istituto civilistico recentemente introdotto con l’art. 2506.1 c.c. e disciplinato ai fini fiscali dall’art. 173, c.15-ter, del Tuir. Il caso esaminato ha riguardato 2 società, ALFA e BETA, appartenenti allo stesso gruppo operanti nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili.
La società ALFA, proprietaria di un immobile concesso in locazione alla controllata BETA, manifestava l’intenzione di trasferire la proprietà del bene alla società utilizzatrice mediante una scissione con scorporo, ai sensi dell’art. 2506.1 c.c., senza ricorrere a una società beneficiaria di nuova costituzione ma utilizzando la stessa BETA, preesistente, come destinataria del compendio immobiliare.