IVA
19 Settembre 2025
La disciplina Iva della scissione mediante scorporo è controversa: parte della Dottrina la assimila al conferimento, imponendo l’Iva se non riguarda un ramo d’azienda; altra la qualifica come scissione, escludendola sempre dall’imposta.
In merito al regime fiscale Iva dell’operazione di scissione mediante scorporo si rende necessario uno specifico scrutinio sempre in virtù della sua struttura ricalcante quella del conferimento, che in Dottrina (G. Fransoni “La scissione mediante scorporo e l’Iva” in “Profili tributari dello scorporo” Giappichelli Editore) ha generato intendimenti esegetici diversi nel particolare caso di scorporo di singoli beni non costituenti almeno un ramo di azienda.
Nel documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti del 30.05.2024 è solo dato rinvenire un raccordo con le norme vigenti che disciplinano le scissioni classiche e la loro esclusione in ogni caso ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. f) D.P.R. 633/1972 per il quale testualmente: “non sono considerate cessioni di beni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni societarie”. Nel documento di ricerca viene però avvisato sul diverso intendimento esegetico espresso in Dottrina e il richiamo non può che raccordarsi allo scritto sopra citato del prof. Fransoni.
Infatti, la Dottrina (Franzoni, op. citata), che ritiene di dover dare priorità alla configurazione strutturale dell’operazione ricalcante il conferimento, rileva lo scambio della partecipazione della beneficiaria con lo scorporo dei beni della scissa viene a configurarsi alla stregua di una cessione di beni a titolo oneroso che, ai fini Iva, riassume le prerogative tipiche del presupposto oggettivo dell’ordinario atto di scambio.
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