Società e contratti
01 Settembre 2025
In caso di scissione parziale, la rilevazione di fondi per rischi e oneri trasferiti alla beneficiaria non genera sopravvenienze attive imponibili qualora i relativi costi non siano stati precedentemente dedotti dalla scissa.
La neutralità fiscale dell’operazione, ai sensi dell’art. 173 del Tuir (e, per gli enti locali, dell’art. 115 del Tuel), non può essere disconosciuta né riqualificata come conferimento di beni, in assenza di vantaggi fiscali effettivamente realizzati dal contribuente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22805/2025. Il caso analizzato ha riguardato una controversia originata da un accertamento Ires notificato nel 2012 nei confronti di una Spa costituita a seguito della scissione parziale di un’azienda speciale comunale. La perizia di stima dell’operazione prevedeva l’iscrizione in capo alla beneficiaria di un fondo per rischi e oneri, funzionale a coprire potenziali passività legate alla responsabilità sussidiaria per debiti rimasti in capo alla società scissa, al netto delle attività trasferite (crediti e liquidità). Successivamente, nel 2007, la beneficiaria assumeva queste passività mediante accollo, rilevando contabilmente i debiti relativi a fondi pensioni e oneri potenziali per il personale.
L’iscrizione contabile avveniva mediante l’utilizzo del fondo rischi da scissione precedentemente costituito, attraverso un giroconto interno che ridistribuiva le passività nel bilancio.