Paghe e contributi

30 Gennaio 2024

Sconto edili per il 2023 in ritardo sulla tabella di marcia

Con estremo ritardo rispetto agli anni scorsi, sono stati pubblicati il decreto e la circolare operativa Inps per l’accesso alla riduzione contributiva per il settore edile.

Attendevamo da mesi la pubblicazione della misura dello sconto edili e delle relative istruzioni operative. Finalmente il 13.12.2023 il Ministero del Lavoro, tramite decreto, ha confermato lo sconto nella misura dell’11,50% come previsto negli anni precedenti. L’Inps, con circolare 17.01.2024, n. 13, ha fornito le consuete istruzioni operative per accedervi.

Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

La riduzione spettante dell’11,50% è relativa ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Inoltre, la riduzione non spetta né per i lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, né in presenza di contratti di solidarietà. In tale ultimo caso l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

Tra le condizioni per l’accesso vi è il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per quanto riguarda le retribuzioni imponibili.

Inoltre, i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. L’Inps ha messo a disposizione una bozza di dichiarazione da far firmare ai datori di lavoro per l’attestazione dei requisiti.

L’istanza deve essere inviata telematicamente all’Inps tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

A seguito di invio dell’istanza l’Istituto assegna il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.

Il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 viene effettuato con il codice causale L207, tramite denunce contributive UniEmens, entro il mese di competenza aprile 2024. Le domande per l’accesso alla riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, potranno essere presentate fino al 15.05.2024.

In caso di non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, l’Inps effettuerà la segnalazione all’Autorità giudiziaria e procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

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