Accertamento, riscossione e contenzioso

08 Marzo 2025

Scontrini mancanti e presunzione di evasione

La mancata emissione di scontrini fiscali può comportare gravi conseguenze fiscali in caso di mancate emissioni che si ripetono in maniera sistematica.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.10.2024, n. 26452, ha affrontato una questione cruciale per i contribuenti che operano in settori che si connotano per la presenza di elevate frequenze di transazioni “al minuto”, come ad esempio si verifica per ristoranti, pizzerie e bar.

L’intervento giurisprudenziale accennato esamina, in pratica, come l’omissione ripetuta di scontrini fiscali possa configurare una presunzione induttiva di comportamento elusivo, potenziando il rischio di accertamenti erariali basati su metodi presuntivi. Da un punto di vista normativo, difatti, l’art. 2729 c.c. sancisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti per integrare valide fonti di prova, anche con riferimento alla dimostrazione di evasione fiscale. In tale ambito, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato che l’omissione di scontrini, se ripetuta e combinata con altre irregolarità, può soddisfare tali requisiti, anche se da sola non è sufficiente a fondare un accertamento induttivo.

Nel caso esaminato, una società operante nel settore della ristorazione era stata soggetta a verifiche fiscali per la mancata emissione di scontrini, durante diverse transazioni.

In primo grado, il giudizio non aveva ritenuto sufficienti le sole omissioni per giustificare una ricostruzione induttiva dei ricavi. Tuttavia, in appello, l’Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la ripetuta omissione di scontrini, insieme ad altre irregolarità contabili, costituiva un indizio grave e concordante di evasione fiscale. La Cassazione ha confermato tale impostazione interpretativa, sottolineando che la singola mancanza di scontrini non basta, ma la loro ripetizione rafforza, in maniera significativa, la presunzione di evasione.

La sentenza evidenzia come le violazioni strumentali, quali l’emissione irregolare o omessa di scontrini fiscali, siano considerate un malcostume diffuso, che facilita l’evasione fiscale, specialmente nelle attività con elevato volume di transazioni giornaliere.

Un elemento centrale della decisione della Cassazione riguarda la capacità degli elementi presuntivi di soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Invero, è stato chiarito che, per essere considerati validi, gli indizi devono essere “autonomi” e “non contraddittori”, permettendo una valutazione integrata e complessiva da parte del giudice tributario. Nel caso in esame, la ripetuta omissione di scontrini fiscali era, tuttavia, accompagnata da altre irregolarità, come la mancanza di registrazioni contabili precise e l’incompletezza delle scritture fiscali e ciò aveva contribuito a rafforzare la presunzione di evasione.

Per i contribuenti, questa pronuncia rappresenta un monito importante! La regolarità nell’emissione di scontrini fiscali non è solo un obbligo formale, ma un elemento cruciale per evitare gravi conseguenze fiscali. Per tale ordine di ragioni, gli operatori economici devono prestare attenzione alla corretta gestione delle transazioni e alla tenuta di una contabilità completa e trasparente, poiché la combinazione di omissioni ripetute può facilitare l’adozione di accertamenti induttivi da parte del Fisco.

I consulenti e i difensori tributari, d’altro canto, devono essere consapevoli della rilevanza dei principi emergenti dalla pronuncia in commento (Cass. n. 26452/2024). È fondamentale, quindi, che i difensori valutino adeguatamente ogni omissione e irregolarità contestate, al fine di predisporre una difesa solida, dimostrando l’assenza di intenzioni evasive e fornendo prove concrete di una corretta gestione fiscale.

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