Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Ottobre 2025
Con l’interpello 13.10.2025 n. 3, il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti in merito al concetto di “scostamento non grave” ai fini del riconoscimento del DURC.
L’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) ha avanzato istanza di interpello per chiedere se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” nel senso “che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi), e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata), l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento”.
Come noto, l’art. 3 D.M. 30.01.2025, in materia di DURC, elenca le fattispecie che permettono comunque l’attestazione della regolarità, prevedendo (art. 3, c. 3) un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile: più in particolare, non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione che si è determinata risulti pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge.
Con la risposta 13.10.2025 n. 3, anche acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’Inps e dell’INL, il Ministero del Lavoro ha affermato che la formulazione testuale dell’art. 3 del D.M. di cui sopra non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, secondo cui, in presenza di un debito costituito da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva.
Quanto sostenuto, infatti, appare “destituito di fondamento” in quanto “le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono”: nella sostanza, le sanzioni consistono in una somma predeterminata ex lege, “il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi”; inoltre, “gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili”.
La soglia di 150 euro rappresenta dunque l’importo, comprensivo di contributi e accessori di legge, che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità: peraltro, proprio su tale importo è stata “calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il Durc On Line”. Stante tutto quanto sopra, dunque, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che complessivamente debiti contributivi, sanzioni e interessi non superino l’importo di 150 euro, ossia la soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
Per concludere, con riferimento a tale materia, si rinvia anche alla circolare Inps n. 126/2015 che ha precisato come il predetto limite si determini e cristallizzi al momento della verifica automatizzata, nonché al messaggio Inps n. 213/2021 che, nel chiarire ulteriori aspetti in merito alle modalità di applicazione di tale criterio, ha ribadito come nel caso di regolarizzazione parziale (non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave) l’attestazione di irregolarità avverrà per l’importo residuo non pagato, anche se di valore pari o inferiore a 150 euro per gestione.
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