Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Ottobre 2025
Se viene meno la fiducia del datore di lavoro verso un proprio dirigente rivelatosi inaffidabile, il licenziamento è legittimo senza dover dimostrare giusta causa o giustificato motivo (Cass., ord. n. 26609/2025).
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26609/2025, ha richiamato il principio che stabilisce che “la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla L. 604/1966 e alla L. 300/1970 non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. 604/1966, ai dirigenti, e, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3 L. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d’essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate, suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro”.
In coerenza con tale principio, la Corte di Roma è pervenuta alla valutazione che il comportamento del dirigente, nel caso di specie, “non integrasse una situazione di fatto tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, con conseguente difetto di giusta causa del recesso”, ritenendo, invece, che l’inaffidabilità da lui dimostrata mettesse comunque in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento del ruolo dirigenziale attribuito in relazione alle direttive aziendali, e che quindi il recesso non fosse privo di giustificatezza. Valutazione che rispondeva a criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione, avendo i giudici di merito proceduto a una valutazione unitaria del comportamento in relazione agli obiettivi dirigenziali.
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