Procedure concorsuali

22 Marzo 2025

Segnalazione a sofferenza dell’esposizione debitoria nel concordato

Nel corso della procedura concorsuale la segnalazione a sofferenza dell’esposizione debitoria costituisce un’eccezione, legata al verificarsi di eventi patologici che preludono, verosimilmente, a un esito infausto della procedura.

La circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 prevede, alla Sez. 6, par. 20, che, nel caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo “in bianco”, le esposizioni del debitore concordatario devono essere classificate, e quindi segnalate alla Centrale Rischi, tra le inadempienze probabili, salvo che l’esposizione fosse stata già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda, oppure che ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze.

La circolare, nel rimettere alla responsabile autonomia degli intermediari quest’ultima valutazione, ne indica però criteri stringenti e analitici: per elementi oggettivi nuovi devono, infatti, intendersi circostanze “sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura, nonché “ritenute idonee dall’intermediario segnalante a determinare l’inadempimento o l’annullamento del concordato”; è escluso, inoltre, che possano considerarsi quali elementi oggettivi nuovi le circostanze connesse con l’iter procedurale previsto per il concordato, legate a iniziative finalizzate al risanamento dell’impresa (es: richiesta del debitore di “nuova finanza”)”.

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