Accertamento, riscossione e contenzioso

07 Novembre 2025

Sequestro e confisca dell’unica casa nei reati tributari

Il doppio binario della casa: sequestro penale e confiscabilità dell’unico immobile residenziale nel panorama dei reati tributari. Nonostante la riforma favorevole del sistema sanzionatorio, la Cassazione inasprisce le sanzioni penali nei confronti della prima casa.

La recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una chiarificazione essenziale, sebbene severa, che impone ai professionisti di ricalibrare l’analisi del rischio patrimoniale connesso ai reati tributari. Con la sentenza n. 34484/2025 (e la coeva n. 34485/2025), la Cassazione, Sez. Pen., ha ribadito e consolidato un principio rigoroso: il divieto di pignorabilità dell’unico immobile del debitore, previsto dalla normativa sulla riscossione fiscale (art. 76, c. 1, lett. a) D.P.R. 602/1973), non trova applicazione quando si agisce in sede penale per reati fiscali.

Limite fiscale: l’impignorabilità della “unica casa” – Per comprendere appieno la portata della pronuncia penale, è necessario fissare i paletti della protezione in ambito tributario. La norma sull’espropriazione esattoriale tutela il contribuente solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per debiti tributari. In tale contesto, l’esattore non può procedere al pignoramento se sussistono congiuntamente 3 condizioni, che il professionista deve accertare con meticolosità nel caso concreto: l’immobile deve essere l’unico di proprietà del debitore (anche una quota di garage o terreno fa cadere la protezione); deve essere adibito a uso abitativo civile e non rientrare nelle categorie catastali di lusso (A/8 o A/9); deve essere la residenza anagrafica del debitore.

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