Paghe e contributi
05 Maggio 2025
Dal 12.04.2025, il decreto Sicurezza estende lo sgravio contributivo del 95% anche alle aziende che assumono detenuti impiegati all’esterno. Un incentivo importante per favorire il reinserimento sociale attraverso il lavoro.
Con l’entrata in vigore del decreto Sicurezza il 12.04.2025, si apre una nuova fase per il reinserimento lavorativo dei detenuti. Il decreto, infatti, amplia la platea dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi, estendendoli alle aziende che impiegano lavoratori detenuti in attività esterne agli istituti penitenziari.
Un passo significativo, che rafforza il binomio tra inclusione sociale e impresa. L’art. 35 D.L. 48/2025 modifica l’art. 4 L. 381/1991, permettendo ora anche ad aziende pubbliche e private, non solo alle cooperative sociali, di godere di uno sgravio del 95% sui contributi complessivi (fatto salvo lo 0,30% destinato alla formazione). La misura si applica sia a detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, sia a quelli che operano all’interno degli istituti.
I rapporti agevolabili includono forme contrattuali flessibili: contratto subordinato a tempo indeterminato o determinato, apprendistato, somministrazione e lavoro intermittente. È previsto che il beneficio si estenda per tutta la durata della detenzione e, successivamente, per 18 o 24 mesi a seconda della tipologia di impiego e del percorso riabilitativo del detenuto.
Il provvedimento non solo incentiva le assunzioni, ma promuove un sistema penitenziario più orientato alla rieducazione e alla reintegrazione sociale, come sancito dall’art. 27 Cost.
Per accedere allo sgravio, le aziende devono stipulare una convenzione con l’istituto penitenziario e presentare annualmente la domanda tramite il modulo online DETI, secondo le istruzioni fornite dalla circolare Inps 15.02.2019, n. 27.
Importante anche il tema della cumulabilità: lo sgravio può essere sommato a incentivi economici come quelli per l’assunzione di disoccupati NASpI o persone con disabilità, ma non è cumulabile con altri sgravi contributivi.
Si propone quindi una sintesi della misura.
Oggetto dell’incentivo – È previsto un esonero contributivo pari al 95% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione del contributo dello 0,30% destinato al finanziamento della formazione continua.
Destinatari dell’incentivo – Datori di lavoro: cooperative sociali, aziende pubbliche e private. Lavoratori agevolabili: detenuti e internati, sia ammessi al lavoro esterno sia impegnati in attività all’interno degli istituti penitenziari.
Tipologie contrattuali ammesse: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; contratto di apprendistato; contratto di somministrazione; contratto di lavoro intermittente.
Durata dell’agevolazione: Per tutta la durata della detenzione o dell’internamento. Per un ulteriore periodo post-detentivo pari a: 18 mesi in caso di contratto a tempo determinato; 24 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato.
Cumulabilità: ammessa con incentivi economici (ad esempio, per l’assunzione di disoccupati titolari di NASpI o soggetti con disabilità). Non ammessa con altri esoneri o riduzioni contributive applicabili per il medesimo rapporto di lavoro.
Condizione necessaria – Sottoscrizione di una convenzione tra il datore di lavoro e la Direzione dell’Istituto penitenziario.
Modalità di accesso – Presentazione annuale della domanda all’Inps, attraverso il modulo telematico DETI, disponibile nel Cassetto previdenziale aziendale. La domanda deve contenere:
– dati identificativi del lavoratore detenuto/internato;
– tipo di contratto applicato e durata;
– copia della convenzione stipulata con l’istituto penitenziario;
– dichiarazione di non cumulo con altri sgravi contributivi.
Controlli – L’Inps può richiedere documentazione integrativa e svolgere controlli incrociati con l’Amministrazione penitenziaria. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione relativa all’incentivo per almeno 5 anni.