Diritto privato, commerciale e amministrativo

23 Giugno 2025

Si può accettare l’eredità anche attraverso un rappresentante

L'accettazione dell'eredità non costituisce atto personalissimo e può essere validamente posta in essere dal rappresentante, con effetti direttamente riconducibili al rappresentato, purché il potere sia espressamente conferito.

È intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, con sentenza 9.06.2025, n. 15301, che ha fatto chiarezza sulla possibilità di una valida accettazione dell’eredità, anche tacita, attraverso un rappresentante. Nel caso in esame, la rappresentante nominata aveva compiuto, in nome e per conto del rappresentato, atto che aveva il potere di compiere in forza della procura che le era stata rilasciata, in quanto aveva venduto in nome e per conto del rappresentato un bene compreso nell’eredità a lui delata, con la conseguenza ex art. 477 c.c. che il compimento di quell’atto importava accettazione dell’eredità in capo al rappresentato.

La Suprema Corte ha precisato che l’accettazione dell’eredità, a differenza della redazione di testamento, non è atto personalissimo, in quanto la legittimazione ad accettare l’eredità del rappresentante legale è espressamente prevista dagli artt. 320, c. 3 e 374, n. 6 c.c., che attribuiscono tale legittimazione rispettivamente ai genitori per il minore e al tutore per l’interdetto. Sulla base di questo rilievo, l’accettazione dell’eredità può essere eseguita anche dal rappresentante volontario, non solo in forza di procura speciale avente a oggetto l’accettazione di una eredità individuata, ma anche in forza di procura generale, che conferisca il potere di accettare qualunque eredità delata al rappresentato. La giurisprudenza si è spinta, quindi, nell’affermare che si può accettare anche tacitamente, e non solo espressamente, l’eredità attraverso un rappresentante, purché le sue iniziative vengano preventivamente previste in apposita procura o vengano ratificate dall’erede.

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