Revisione e controllo

20 Settembre 2025

Sindaci-revisori e dichiarazioni fiscali, prossima la sottoscrizione

Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali tutti coloro i quali svolgono incarichi di revisione legale sono chiamati a sottoscrivere i modelli predisposti dalle società dalle quali hanno ottenuto l’incarico.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ma prescritto da specifiche norme di legge.

I soggetti chiamati a tale adempimento sono, quindi: il revisore unico, la società di revisione, il sindaco unico con incarico della revisione legale e il collegio sindacale con incarico della revisione legale.

Le dichiarazioni che prevedono la sottoscrizione obbligatoria dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione sono: modello Redditi; modello Irap; modello CNM (Consolidato Nazionale Mondiale); modello 770 (dichiarazione come sostituto di imposta). Da ciò, si evince che tale obbligo non riguarda la dichiarazione annuale Iva.

La portata della sottoscrizione delle dichiarazioni Ires e Irap è quella di identificare il soggetto tenuto a esercitare la revisione che ha emesso il giudizio sul bilancio relativo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione. È evidente che la sottoscrizione del revisore non possa rappresentare in alcun modo l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi o del rispetto della normativa tributaria. Ne consegue che i controlli da effettuare sono quelli collegati all’attività propria della revisione legale del bilancio d’esercizio e alla normale diligenza dovuta a tal riguardo. Il revisore, dunque, non attesta con la propria firma la corretta interpretazione della normativa tributaria e la corretta compilazione del modello, ma si limita a indicare che il responsabile della revisione è lui e che le eventuali sanzioni sono a lui comminabili. La sottoscrizione della dichiarazione, quindi, non assume affatto la veste di visto pesante.

Le procedure di verifica da svolgere sono:

1) per il modello Redditi, Irap e CNM, riscontro dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi con le scritture contabili; analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente;

2) per il modello 770, valgono analoghe considerazioni circa la portata della sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale. Circa i controlli da operare sono i seguenti: riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770; riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

Nel caso della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del sindaco-revisore è opportuno che lo stesso, prima della firma, si faccia rilasciare una specifica lettera di attestazione dagli amministratori.

Problemi particolari si pongono in presenza di un avvicendamento tra revisori. Accade, infatti, che in sede di approvazione di bilancio l’assemblea sostituisca il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio che ha firmato la relazione di revisione sul bilancio. L’arcano è: quale revisore è obbligato a verificare le dichiarazioni e a sottoscriverle? Le istruzioni al modello Redditi e Irap prevedono che sono tenuti a firmare la dichiarazione i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, quindi, nel caso del collegio sindacale, ciascun membro con indicazione del codice carica 4) e del proprio codice fiscale.

La documentazione a supporto delle verifiche svolte, che può comprendere check-list di controllo utilizzate nella prassi operativa, dovrà essere conservata dal revisore in accordo con gli standard professionali.

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