Immobiliare

07 Luglio 2022

Sismabonus 110% per acquisto di case antisismiche

Prorogato il sismabonus acquisti con un la legge di conversione al decreto PNRR2 (L. 79/2022).

La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta per acquisto di case antisismiche trova fondamento nell’art. 16 D.L. 63/2013 e si ricava da una lettura combinata dei cc. 1-quater e 1-septies. Per effetto del richiamo operato dall’art. 119, c. 4 D.L. 34/2020, per tali interventi, è prevista l’estensione della maxi-detrazione al 110% con relativa possibilità di effettuare una delle opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 (cessione del credito o sconto in fattura).

La norma originaria prevede che, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone di rischio 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici ed eventuale ampliamento volumetrico effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi (prorogati a 30 mesi dal D.L. 77/2021) dalla data di conclusione dei lavori alla vendita dell’immobile, all’acquirente è concessa una detrazione d’imposta del 75% o dell’85% (a seconda della riduzione della classe di rischio), elevabile al 110% in presenza delle condizioni indiate nell’art. 119 D.L. 34/2020. Si ricorda che è necessaria la riduzione di una o due classi di rischio, debitamente attestate dal progettista strutturale, dal direttore dei lavori e dal collaudatore mediante l’apposita modulistica prevista dal D.M. 58/2017.

La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto dell’immobile, con un massimale di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 anni nel caso di bonus “ordinario” o in 4 anni in caso di “superbonus”. Al fine di ottenere la detrazione maggiorata, era necessaria la stipula del rogito entro il 30.06.2022. Con la legge di conversione del decreto PNRR2, è stata prevista, sul filo di lana, la proroga del termine del 30.06 per la stipula della compravendita, rimettendo in gioco i ritardatari. Il termine viene infatti spostato al 31.12.2022, con la specifica previsione di una serie di condizioni che devono però essere rispettate alla data del 30.06.2022 e precisamente:

  • sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato;
  • versamento acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturazione del relativo credito d’imposta;
  • dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • collaudo lavori e attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
  • l’immobile deve essere accatastato almeno in categoria F/4.

Dall’esame della disposizione si desume chiaramente che si tratta di una proroga che impone comunque uno stato dei lavori molto avanzato e che pare più pensata per consentire il completamento di alcuni aspetti tecnici piuttosto che aspetti legati all’esecuzione delle opere. Resterà da capire se saranno applicabili alcune interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in vari interpelli o altri documenti di prassi, come, ad esempio, la possibilità che talune attestazioni possano essere comunque consegnate entro la data del rogito, considerato che la proroga compare come un fulmine a tempi ormai scaduti.

La prudenza è d’obbligo ma, in ogni caso, chi dovesse restar fuori dalla proroga, potrà sempre beneficiare, nel rispetto delle altre condizioni, delle detrazioni ordinarie del 75% o dell’85%.

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