Immobiliare
24 Giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 165/2025, ha escluso il “sismabonus acquisti” se il pagamento è effettuato da terzi (es. genitori), anche con liberalità indiretta. Scelta discutibile, in contrasto con la ratio della norma e la prassi familiare.
Nella risposta all’interpello 19.09.2025, n. 165 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto particolarmente delicato, ovvero la possibilità di fruire del “sismabonus acquisti” anche in presenza di una liberalità indiretta, ossia quando le somme utilizzate per il pagamento del prezzo dell’immobile provengano da un soggetto terzo (come nel caso analizzato, in cui a sostenere la spesa sono stati i genitori dell’acquirente). La questione si inserisce nel quadro normativo delineato dall’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di unità immobiliari ricostruite in zona sismica 1, 2 o 3 da imprese di costruzione, a condizione che l’alienazione avvenga entro 30 mesi dalla fine dei lavori e che l’acquirente sostenga direttamente la spesa di acquisto.
Confermando un orientamento già espresso nella risposta a interpello n. 351/2022, l’Agenzia ha affermato che la detrazione non può essere riconosciuta a favore dell’acquirente nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati da un soggetto diverso, anche qualora sia formalmente enunciata nell’atto notarile una liberalità indiretta ai sensi dell’art. 1, c. 4-bis D.Lgs. 346/1990. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, l’effettivo sostenimento della spesa da parte del contribuente rappresenta un elemento essenziale e non surrogabile ai fini della fruizione del beneficio fiscale. La posizione espressa si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa, richiedendo la necessità di prelevare le somme da un conto intestato al soggetto che intende avvalersi dell’agevolazione.