IVA
31 Marzo 2025
Un’enunciazione di principio che travolge, finalmente, la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di sterilizzare la detrazione Iva in presenza di attività economica effettivamente esercitata.
Con ordinanza 10.02.2025, n. 3297 la Cassazione ha respinto in toto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della C.T.R. della Sardegna, la quale, a sua volta, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.T.P. di Cagliari che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva recuperato, per gli anni di imposta 2006 e 2007, maggiori Ires e Irap e avverso l’atto di recupero del credito Iva indebitamente compensato per il 2006.
Più in particolare, per quanto attiene alla pretesa indebita compensazione dell’Iva, la Cassazione osserva che già in precedenza era già stato precisato che, alla stregua della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE, sentenza 7.03.2024, causa C-341/22), l’art. 9, par. 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo Iva all’impresa che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale, che corrisponda ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale soggetto dispone. Nessuna disposizione della direttiva subordina, infatti, il diritto a detrazione al requisito che l’importo delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.
Pertanto, ciò che rileva ai sensi dell’art. 30, c. 4-bis L. 724/1994 è esclusivamente il fatto che detto soggetto, in un determinato periodo d’imposta, abbia esercitato effettivamente un’attività economica, ponendosi detta disposizione in contrasto con l’art. 167 della direttiva Iva nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi (si cita, al riguardo, anche Cassazione, 11.09.2024, n. 24442).
Ebbene, è auspicabile che il principio in commento, assolutamente condivisibile e in perfetta aderenza con il diritto comunitario, induca l’Agenzia delle Entrate a utilizzare tale criterio di valutazione nei futuri accertamenti relativi alle (spesso assai presuntivamente ritenute tali) società di comodo.