Società e contratti
30 Giugno 2025
La Cassazione (ord. 17.06.2025, n. 16359) si è pronunciata in ordine alla rilevanza, ai fini del test di operatività previsto dall’art. 30 L. 724/1994 in materia di società di comodo, i valori civilistici rivalutati risultanti dalla perizia di stima e trasposti in bilancio.
La Cassazione, con l’ordinanza 17.06.2025, n. 16359, accoglie le doglianze della ricorrente che aveva escluso nel test di operatività le rivalutazioni civilistiche degli asset sottolineando come l’art. 30, c. 2 L. 794/1994 stabilisca che “Ai fini dell’applicazione del c. 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei 2 precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l’art. 110, c. 1, del Tuir”.
Tale ultima norma prevede che “Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente… c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’art. 85, c. 1, lett. a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito”. Ai fini del test di operatività non rilevano, quindi, le prescrizioni dell’art. 2500-ter c.c. a mente del quale: “il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima” redatta a norma di legge”.
Sul piano civilistico la trasformazione è regolata dagli artt. 2498-2500 c.c. e si sostanzia in un mutamento del regime ordinamentale della società e comporta la modificazione dell’atto costitutivo della società trasformata, ma non la nascita di un nuovo soggetto in sostituzione di quello precedente.