Società e contratti
21 Maggio 2025
Nonostante le diverse modifiche legislative intervenute anche di recente, le STP non hanno trovato ancora gradimento diffuso nello svolgimento delle professioni intellettuali.
È noto che nel sistema delle professioni intellettuali, in particolare di quelle cd. ordinistiche (protette), tradizionalmente lo svolgimento delle attività avviene in forma individuale e di sovente in condivisione, solo per contenere le spese. Permane dunque, come sostiene il Censis, una forte “voglia di autonomia” conservando una forte impronta individuale, nonostante il reddito medio professionale di chi esercita in forma aggregata sia maggiore di chi opera in modo individuale.
È opportuno ricordare che il legislatore ha emanato disposizioni ad hoc con l’art. 10 L. 12.11.2011, n. 183. Trattasi della Riforma degli ordini professionali e delle società tra professionisti che ha necessitato anche di un successivo Regolamento (D.M. 8.02.2013, n. 34). Infatti, l’art. 10, tra l’altro, stabilisce che è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.