Società e contratti
28 Marzo 2025
L’ordinanza della Cassazione n. 5318/2025 riporta al centro del dibattito la compatibilità tra il ruolo di socio-amministratore di una S.r.l. e quello di lavoratore dipendente della stessa società, con importanti riflessi fiscali e previdenziali.
La Cassazione, nell’ordinanza n. 5318/2025, ha ribadito che il presidente del CdA o l’amministratore unico di una società di capitali non può essere considerato lavoratore subordinato, escludendo la deducibilità del relativo costo dal reddito d’impresa. Tuttavia, la stessa ordinanza ha aperto alla possibilità di un doppio ruolo (amministratore e dipendente), ma solo se sono rispettate 3 condizioni stringenti, ovvero:
1) vincolo di subordinazione: il socio-amministratore deve essere effettivamente soggetto alle direttive di un superiore;
2) poteri direttivi e disciplinari: deve esserci un controllo gerarchico concreto sulla sua attività;
3) mansioni diverse: l’attività lavorativa deve essere distinta da quella di amministratore.
Questi requisiti, pur chiari in teoria, risultano spesso difficili da dimostrare nella pratica, specie nelle piccole e medie imprese, dove il socio-amministratore ha un ruolo gestionale dominante.