IVA

22 Agosto 2025

Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei diritti IP collegati

La cessione onerosa di marchio e diritti collegati non costituisce trasferimento di azienda o ramo, se manca un complesso organizzato di beni idoneo a garantire un’attività autonoma (interpello 19.08.2025 n. 210).

La cessione onerosa del marchio, unitamente ai diritti di proprietà intellettuale collegati (disegni, modelli e materiali promozionali), non integra una cessione di azienda o ramo d’azienda, ove non ricorra un insieme coordinato e organizzato di beni idoneo, anche solo potenzialmente, a consentire lo svolgimento autonomo di un’attività economica. Si tratta quindi di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, (ex art. 3, c. 2, n. 2, DPR 633/72), con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 19.08.2025 n. 210.

Nel caso analizzato, la società ALFA (attiva nel settore della produzione e distribuzione di profumi e prodotti cosmetici e già licenziataria del marchio oggetto della compravendita) acquisiva in piena proprietà dalla società BETA il marchio DELTA e i diritti IP ad esso strettamente collegati (disegni, modelli e diritti d’autore su materiale promozionale), con esclusione di ogni altro elemento tipicamente riconducibile a un’organizzazione aziendale (personale, rapporti contrattuali, know-how produttivo, beni strumentali, ecc.). L’acquisizione veniva motivata dall’esigenza strategica di garantire continuità aziendale in caso di mancato rinnovo della licenza e rafforzare l’autonomia economica e commerciale dell’impresa.

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