Estero
26 Giugno 2025
Ulteriori chiarimenti delle Dogane sulle recenti modifiche al sistema sanzionatorio tributario doganale. Sintesi delle novità in vigore dal 13.06.2025.
L’art. 17 D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 ha apportato importanti modifiche agli artt. 88, 96, 112 e 118 D.Lgs. 26.09.2024, n. 141 relativi al sistema sanzionatorio tributario doganale. In base all’art. 25 del citato decreto di modifica, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 13.06.2025.
Le modifiche hanno lo scopo di favorire forme di compliance spontanea da parte dei contribuenti, assicurare la coerenza con l’impianto sanzionatorio generale applicabile agli altri tributi della fiscalità interna, garantire l’applicazione di sanzioni proporzionali rispetto alla gravità delle violazioni commesse, tenendo conto dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale; l’attenzione viene posta in particolare sul riconoscimento della rilevanza penale per determinate condotte che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati Membri.
L’intervento prevede la modifica delle soglie al di sotto delle quali si configura l’ipotesi di illecito amministrativo in luogo della più grave fattispecie penale; l’esigenza di declinare più correttamente il principio di proporzionalità delle sanzioni ha richiesto anche una revisione delle circostanze aggravanti, coerentemente con la nuova soglia di punibilità penale prevista per i diritti di confine diversi dai dazi.
Al fine di evitare taluni possibili effetti distorsivi della riforma attuata dal D.Lgs. 141/2024 quali, in particolare, l’aumento significativo dei procedimenti penali attribuibile alla previsione di un’unica soglia di punibilità di 10.000 euro per dazi e diritti diversi dai dazi (ad esempio, Iva), sono state apportate modifiche al c. 1 del richiamato art. 96. Il legislatore ha scelto di differenziare, a seconda della tipologia di diritto di confine, le soglie al di sotto delle quali si configura l’ipotesi di illecito amministrativo in luogo della più grave fattispecie penale. La nuova versione del c. 1, pur confermando la misura della sanzione amministrativa del previgente art. 96, introduce 2 distinte soglie ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo per le violazioni doganali.
In particolare, la norma ora vigente dispone che è punito con la sanzione amministrativa chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’art. 88, commette le violazioni di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
– l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro;
– l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 100.000 euro.
La precedente versione, invece, prevedeva per le violazioni doganali (in assenza delle circostanze aggravanti) l’applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale (di cui agli artt. da 78 a 83), qualora l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, non fosse superiore a 10.000 euro.