Accertamento, riscossione e contenzioso

04 Aprile 2025

Solo il giudice valuta l’incertezza normativa e disapplica sanzioni

La Cassazione (ord. 26.03.2025, n. 7998) ha affrontato 2 temi processuali: l’inammissibilità dell’appello se meramente ripropositivo dei motivi iniziali e la non applicazione delle sanzioni in caso di oggettiva incertezza normativa.

In ordine al 1° motivo il giudice di Cassazione ha ribadito l’indirizzo di legittimità secondo cui, anche in virtù della natura impugnatoria del processo tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) o della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione Finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 D.Lgs. 546/1992 anche quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza.

Anche in dottrina si è osservato che nel processo tributario, ove l’Amministrazione Finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, o il contribuente proceda a ripetere gli argomenti di resistenza del ricorso introduttivo raccordandoli in termini di dissenso alla sentenza del giudice di prime cure, in quanto considerati idonei a sostenere l’illegittimità dell’avviso di accertamento, va ritenuto assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 D.Lgs. 546/1992 (in tal senso anche Cass. n. 6302/2022).

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