Accertamento, riscossione e contenzioso
30 Ottobre 2025
La Cassazione precisa che la sopravvenienza attiva ex art. 88 del Tuir sorge solo in presenza di un’effettiva passività estinta in un esercizio successivo, escludendola nei casi di debiti fittizi o erroneamente iscritti in bilancio.
La Cassazione, con la sentenza 16.10.2025, n. 27592, ha affermato che, in regime d’impresa, la sopravvenienza attiva, poiché, ai sensi dell’art. 88, c. 1 del Tuir, si deve causalmente raccordare con il sopraggiungere di un evento in un esercizio successivo a quello di imputazione, che si riveli idoneo a estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione di un debito tra le passività. Quindi, l’iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l’iscrizione di una sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui l’errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all’esercizio in cui l’iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità.
Il riportato principio di diritto va senz’altro condiviso e riforma l’ordinanza della Cassazione 23.04.2023, n. 10988 nella quale era stato rappresentato che lo stralcio di una passività costituisce sempre una sopravvenienza attiva, anche se originariamente il debito non esiste.
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