Società e contratti
25 Luglio 2025
I crediti non iscritti nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, salvo prova di rinuncia esplicita. La sola omissione contabile non equivale a remissione del debito (Cass., SS.UU, sent. n. 19750/2025).
La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 17.07.2025, n. 19750), in ordine alla sorte dei crediti non iscritti nel bilancio di liquidazione, risolvendo un perdurante contrasto giurisprudenziale, ha affermato che: “L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito”.
Già in dottrina si è, in modo del tutto condivisibile, rappresentato che non vi è motivo di precludere l’adozione del modello teorico basato sul meccanismo successorio anche per i residui attivi non liquidati e, altresì, per le sopravvenienze attive sopraggiunte alla cancellazione della società.