Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Luglio 2025
Gli impiegati con mansioni commerciali, sebbene non adibiti all’uso sistematico del videoterminale, rientrano negli obblighi di sorveglianza sanitaria qualora utilizzino veicoli aziendali. L’idoneità psicofisica comprende test alcolimetrici e tossicologici, in conformità all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
La figura dell’impiegato commerciale, tradizionalmente intesa come una professionalità non esposta a rischi specifici rilevanti ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è oggetto di una crescente attenzione da parte degli organi di vigilanza, in particolare in merito all’utilizzo sistematico di autoveicoli per finalità aziendali. In tali circostanze, pur in assenza di esposizione a videoterminali per almeno 20 ore settimanali (requisito minimo per l’attivazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008) l’obbligo di visita medica si radica in altre e ben più rilevanti previsioni normative.
È infatti l’art. 41 D.Lgs. 81/2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, a sancire in via generale l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a visita medica i lavoratori adibiti a mansioni che comportano rischi specifici, tra cui la guida di veicoli a motore. Tale obbligo si concreta attraverso la visita preventiva in fase di assunzione e le visite periodiche con cadenza stabilita dal medico competente, e assume particolare rilievo in presenza di attività lavorative che esigono lucidità, reattività e controllo psicofisico costante, come appunto la conduzione di automezzi.
Il rischio connesso alla guida non si esaurisce nella mera esposizione al traffico stradale, ma implica una valutazione clinica strutturata della capacità del lavoratore di svolgere in condizioni di sicurezza un’attività che può avere impatti significativi sulla propria incolumità e su quella di terzi. In tale ottica, la mansione di impiegato commerciale “itinerante” deve essere inquadrata come attività a rischio specifico, con conseguente necessità di sottoporre il lavoratore a valutazione sanitaria.