Accertamento, riscossione e contenzioso
09 Luglio 2025
Commento alla sentenza n. 109/2025 della Corte di giustizia tributaria di Piacenza.
Con la recente sentenza n. 109/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza ha accolto un’importante eccezione in tema di prescrizione dei crediti tributari locali, fornendo una lettura sistematica del quadro normativo emergenziale introdotto dal D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).
Oggetto del contenzioso erano 3 avvisi di intimazione Tari relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, notificati nel dicembre 2024 e fondati su ingiunzioni emesse tutte nel 2018. Il contribuente eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 1, c. 161 L. 296/2006, nonché l’inapplicabilità della sospensione dei termini di cui all’art. 68, c. 1 D.L. 18/2020, richiamata dalle controparti resistenti (Comune di Piacenza e ICA Spa).
La tesi difensiva, accolta dalla Corte, ha valorizzato la ratio differenziata delle disposizioni emergenziali. In particolare, l’art. 68, c. 1, sospende i versamenti “in scadenza nel periodo 8.03.2020 – 31.08.2021”, e dunque può applicarsi solo a quei crediti il cui termine di pagamento cada all’interno di quel periodo. Nella fattispecie, invece, i termini di pagamento erano già spirati da anni (2018), rendendo inapplicabile la disposizione.