Tributi locali
20 Marzo 2025
La Suprema Corte di Cassazione conferma la possibilità di notifica per le annualità in prescrizione al 31.12.2024 tenendo conto della sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020.
La Suprema Corte, con l’ordinanza 23.01.2025, n. 1630, ha definitivamente chiarito e spento le perplessità che erano sorte in merito all’applicabilità, anche per i tributi locali, della proroga prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020 a causa della pandemia da Covid-19. Nella sostanza, con questa disposizione normativa gli Uffici Tributi degli Enti Locali hanno la possibilità di applicare una proroga di 85 giorni “a tutti gli anni accertabili nel 2020”, e quindi, da ultima, anche all’annualità 2019.
I giudici si sono espressi in merito alla diatriba sorta sulla possibilità di applicare la proroga in questione non solo all’annualità in scadenza nel 2020, ma a tutte le annualità accertabili: con questa ordinanza è stato inoltre definitivamente chiarito che le disposizioni si applicano anche ai tributi di competenza comunale e non solo a quelli di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
È quindi da considerare tempestiva la notifica di un atto riguardante Imu e Tasi relativo all’annualità 2019 e riguardante l’annualità 2018 se la sanzione irrogata è quella prevista per omessa o infedele denuncia, per i quali l’Ente abbia rispettato le condizioni previste dall’art. 37, c. 27 D.L. 223/2006 “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.