IVA
10 Giugno 2025
A decorrere dal 1.07.2025 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB saranno escluse dallo split payment.
Con la Decisione di Esecuzione (UE) 25.07.2023 n. 2023/1552 del Consiglio l’Italia è stata autorizzata a prorogare il regime speciale dello split payment fino al 30.06.2026.
In base all’art. 17-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, c. 2 L. 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi, secondo specifiche modalità.
In altri termini il cedente/prestatore che effettua un’operazione nei confronti della PA emette una fattura elettronica esponendo l’Iva, ma la stessa sarà versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione all’Erario, senza entrare nella liquidazione Iva del fornitore; quest’ultimo, all’interno della e-fattura è tenuto ad esporre il codice “S – scissione dei pagamenti”, nel campo “Esigibilità Iva” del tracciato xml.