IVA

01 Luglio 2025

Split payment società quotate dal 1.07.2025

Decisiva la data di trasmissione al SdI, non l'effettuazione dell'operazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la FAQ del 27.06.2025 i criteri temporali per l’esclusione delle società quotate nell’indice FTSE MIB dal meccanismo dello split payment. La modifica, introdotta dall’art. 10 D.L. 17.06.2025, n. 84, che abroga la lettera d) dell’art. 17-ter, c. 1-bis D.P.R. 633/1972, opera con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07.2025.

Il punto cruciale della FAQ riguarda l’interpretazione del momento rilevante: “non conta la data di effettuazione” dell’operazione commerciale, ma la data di “trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio” (SdI). Questa precisazione, che richiama la FAQ del 13.02.2025 e la circolare 17.06.2019, n. 14/E, stabilisce che la fattura si considera “emessa quando viene trasmessa al sistema telematico”.

L’approccio dell’Agenzia rappresenta una semplificazione metodologica rispetto al regime di ingresso delle società quotate nello split payment del 2017, quando prevaleva il criterio dell’effettuazione dell’operazione. Ora il discrimine è netto: fatture trasmesse entro il 30.06.2025 verso società FTSE MIB rimangono soggette a scissione dei pagamenti, mentre quelle trasmesse dal 1.07.2025 sono escluse dal meccanismo. Un esempio pratico chiarisce l’applicazione: un fornitore che effettua una consegna di beni a una società quotata FTSE MIB il 30.06.2025 ma emette la fattura immediata il 2.07.2025, trasmettendola al SdI nella stessa data, non dovrà applicare lo split payment. Analogamente, per una fattura differita emessa entro il 15.07 per operazioni di giugno, non si applicherà la scissione se la trasmissione avviene dopo il 1.07.2025.

Tuttavia, secondo l’art. 6 D.P.R. 633/1972, le regole di esigibilità Iva rimangono ancorate all’effettuazione dell’operazione. Nell’esempio precedente, l’Iva risulterà dovuta dal fornitore nella liquidazione di giugno, pur non applicandosi lo split payment. Questo crea un disallineamento temporale tra il regime della scissione e quello della liquidazione ordinaria.

Un aspetto critico riguarda l’ipotesi di scarto della fattura da parte del SdI. Se una fattura trasmessa il 30.06 viene “scartata per errori” e ritrasmessa il 2.07 dopo le correzioni, la data rilevante diventa quella della seconda trasmissione. In questo caso, l’operazione uscirebbe dal regime split payment nonostante l’intenzione originaria di trasmetterla entro il 30.06, evidenziando l’importanza di controlli preventivi sui documenti fiscali.

La decisione UE n. 1552/2023 fornisce il quadro europeo che ha consentito queste modifiche al sistema italiano dello split payment. L’interpretazione dell’Agenzia garantisce certezza operativa agli operatori, evitando valutazioni caso per caso sulla data di effettuazione delle operazioni.

Per le imprese, la FAQ impone un aggiornamento delle procedure amministrative: i sistemi di fatturazione dovranno identificare automaticamente le società quotate FTSE MIB e gestire correttamente la transizione. Particolare attenzione andrà posta alla gestione degli “scarti del SdI” e alla formazione del personale sui nuovi criteri temporali.

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