Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

14 Maggio 2025

Sport dilettantistico, regole 2025 del premio di partecipazione

Nonostante sia stato chiarito, in linea generale, che nel settore dilettantistico i compensi annuali fino a 15.000 euro non sono soggetti a tassazione, permangono incertezze in merito a specifiche tipologie di emolumenti erogati agli atleti.

Uno degli aspetti maggiormente dibattuti della riforma del lavoro sportivo ha sicuramente riguardato la tassazione applicata alle somme erogate agli atleti. Pur essendo stato chiarito sul piano generale che, nel settore dilettantistico, i compensi che non superino l’importo di 15.000 euro annui non sono soggetti a tassazione, restano comunque da chiarire alcuni dubbi riguardanti peculiari tipologie di emolumenti corrisposti agli atleti.

Un caso specifico è quello contenuto nell’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021, il quale ha introdotto la possibilità di corrispondere premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, ai tesserati (tecnici e atleti che operano nell’area del dilettantismo). Tali premi, in denaro o in natura che siano, potranno essere corrisposti da parte di Coni, Cip, Fsn, Dsa, Eps, associazioni e società sportive dilettantistiche e dovranno essere erogati al netto della ritenuta del 20% (30% se il percipiente è estero), ai sensi dell’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973. Tale norma disciplina in generale gli aspetti fiscali legati all’erogazione di premi e vincite e, in particolare, al comma 2 specifica la ritenuta da applicare ai “premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere”.

Per comprendere come in concreto gestire, dal punto di vista fiscale, l’erogazione dei premi, occorre precisare che l’aliquota della ritenuta è stabilita nel 20% sui premi legati a competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe. Ciò che deve essere premiato è quindi un risultato sportivo oggettivo e chiaramente identificato.

Attenzione però che, fino al 31.12.2024, l’art. 14 D.L. 30.12.2023, n. 215 aveva introdotto la possibilità di non applicare la ritenuta ai premi se l’ammontare complessivo delle somme attribuite dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non superava l’importo di 300 euro. Con l’arrivo del 2025, tuttavia, tale norma non era stata oggetto di attenzione da parte del legislatore; pertanto, scaduto il termine previsto dal predetto art. 14, avrebbe dovuto tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all’art. 36, c. 6-quater. A partire dal 1.01.2025, quindi, l’importo del premio avrebbe essere assoggettato per intero alla ritenuta del 20%.

Tale scelta di distinguere la disciplina del prelievo fiscale tra i premi e i compensi nel settore dilettantistico ha sicuramente generato confusione nella pratica, considerando che i premi di partecipazione erogati ad atleti e tecnici operanti nell’area del dilettantismo sono esclusi dalla categoria dei compensi di lavoro sportivo dei collaboratori coordinati e continuativi, che invece non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Riteniamo quindi condivisibile la scelta del Governo di intervenire, anche se in ritardo, sul tema dei premi sportivi, approvando nel mese di marzo 2025 il D.Lgs. 33/2025, “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”; all’interno di tale decreto troviamo, all’art. 45, c. 9, la seguente disposizione: “Sulle somme di cui all’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29.02.2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

Occorre sottolineare, innanzitutto, la data del 29.02.2024, da prendere come riferimento per la concreta applicazione dell’esenzione. I premi erogati successivamente a tale giorno, quindi, non costituiranno base imponibile ai fini fiscali quando il totale delle somme erogate dall’ente sportivo all’atleta operante nel settore dilettantistico non superi i 300 euro. Al superamento di tale soglia, invece, torna ad applicarsi l’obbligo di assoggettamento alla ritenuta del 20%. Sarà necessaria la massima prudenza per le associazioni e società dilettantistiche nella gestione di tali premi.

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