Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
19 Marzo 2025
Una panoramica riassuntiva della natura delle somme percepite e della relativa disciplina fiscale applicabile.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, dal 1.07.2023, la definizione di lavoratore e lavoro sportivo apre la strada a una più chiara e inequivocabile qualificazione anche dei redditi percepiti da ciascun soggetto, anche in ragione dell’inerenza (o meno) al sodalizio sportivo. Infatti l’art. 25 D.Lgs. 36/2021, nel sancire la definizione di lavoratore sportivo sia giuridicamente (chi esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo) che tecnicamente (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, ogni altro tesserato che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al RASD), permette, sulla base degli elementi che caratterizzano l’accordo tra le parti e l’effettivo svolgimento della prestazione, di identificare puntualmente la natura della prestazione resa.
Premessa la suddetta qualificazione “tecnica” operata dall’art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021, la prestazione potrà essere inquadrata in una delle seguenti categorie.
Lavoro sportivo – Si definisce tale la prestazione:
– intercorrente tra soggetti entrambi appartenenti all’ordinamento sportivo. L’appartenenza all’ordinamento sportivo viene sancita per il lavoratore con l’atto del tesseramento ex art. 15 D.Lgs. 36/2021 e per l’ente con l’iscrizione al registro delle attività sportive dilettantistiche;