ETS ed Enti non commerciali

14 Dicembre 2023

Sportivi dilettanti, chiarita la tassazione dei compensi 2023

Con la risposta all’interpello 11.12.2023, n. 474 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023.

Prima della riforma dello sport operata dall’art. 52 D.Lgs. 36/2021, fino al 30.06.2023, l’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir classificava tra i “redditi diversi” i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, enti VSS e USSA (Provincia autonoma di Bolzano) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi riconosciuto; la disposizione era applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (art. 69, c. 2 del Tuir).

La riforma dello sport, disposta dal D.Lgs. 36/2021 e in vigore dal 1.07.2023, ha previsto che l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (e quindi non più “reddito diverso”), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuativa ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. (art. 25, c. 2);

  • ricorrendone i presupposti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale (art. 25, c. 3-bis);
  • i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non sono tassati fino all’importo annuo di 15.000 euro;
  • all’atto del pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare (art. 36, c. 6).

Nel caso in esame, con la risposta all’interpello n. 474/2023, avente a oggetto un quesito proposto da una Srl sportiva dilettantistica per i compensi erogati ad atleti e allenatori (compensi erogati a un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023, pari a 20.400 euro, e per il semestre luglio-dicembre 2023, pari a 15.400 euro), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione della normativa transitoria prevista dall’art. 51, c. 1-bis D.Lgs. 36/2021. Secondo questa disposizione, per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi (ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir) e compensi assoggettati a imposta (ex art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021):

  • l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro (questo limite è posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale in funzione della frazione di periodo interessata);
  • i compensi erogati dal 1.07.2023 devono essere tassati per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare, nell’anno 2023 (in applicazione della disciplina transitoria) tenendo conto anche degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023 (già esclusi da tassazione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del Tuir. Pertanto, nel computo del plafond dei 15.000 euro, per il 2023, rilevano anche i compensi sportivi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023);
  • per l’eventuale quota eccedente tale limite (15.000 euro), nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi sono applicabili in via ordinaria.

In concreto, nel caso esaminato, poiché sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 era stata operata una ritenuta sulla parte eccedente l’importo di 10.000 euro, è stata riconosciuta la necessità di assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte eccedente i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro.

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