Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

16 Ottobre 2025

Sportivo occasionale può beneficiare della franchigia di 15.000 euro?

Con la consulenza giuridica n. 956-13/2024 l’Agenzia delle Entrate non affronta direttamente la problematica, con conseguenti diverse interpretazioni tra gli operatori del settore sull’imponibile soggetto a ritenuta d’acconto del 20%.

L’art 25, c. 3-bis D.Lgs. 36/2021 prevede che, ricorrendone i presupposti, anche i sodalizi sportivi dilettantistici “possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”.

Evidenziato che, a differenza del precedente c. 2 in relazione al lavoro subordinato o autonomo (titolare di partita Iva/co.co.co), il legislatore ha omesso qualsiasi riferimento alle “attività di lavoro sportivo”, nel c. 3 bis rientrano sia i lavoratori autonomi occasionali ex art 2222 c.c., ossia le prestazioni prive da vincoli di subordinazione e continuità, sia coloro per cui è possibile attivare, sotto la direzione e il coordinamento del committente, un contratto di prestazioni occasionali ai sensi dell’ art 54-bis D.L. 50/2017 (cd “PrestO”).

Il CONI, tramite apposita istanza, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all’applicazione della soglia di non imponibilità (15.000 euro) in caso di lavoratori sportivi che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale, categoria quest’ultima per cui tuttavia l’Amministrazione Finanziaria, nel parere reso con la consulenza giuridica n. 956-12/2024 pubblicata solo di recente, non si è espressamente pronunciata.

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