IVA
28 Luglio 2025
L’Agenzia delle Entrate chiarisce ruolo concreto e adempimenti Iva della stabile organizzazione nelle operazioni territoriali.
Con la risposta all’interpello n. 193/2025, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema della disciplina Iva applicabile alle cessioni e agli acquisti di beni rilevanti sul territorio nazionale, con attenzione particolare al ruolo della stabile organizzazione di società comunitarie operanti in Italia.
Il dubbio nasce a seguito di alcune recenti risposte a interpello (vedasi, in ultimo, la risposta n. 33/2025) che, insieme alla medesima risposta n. 193/2025, “sembrano” segnare il definitivo superamento della tesi contenuta nel Working Paper n. 857/2015 del Comitato Iva: il mero “trasporto diretto” dal magazzino estero al cliente italiano non basta più per escludere l’intervento della stabile organizzazione.
La questione nasce da un caso pratico presentato da una società appartenente a un gruppo internazionale che opera in Italia tramite una stabile organizzazione incaricata della vendita e assistenza di strumenti scientifici. Dopo una riorganizzazione interna, la stabile organizzazione ha acquisito autonomia nelle attività di marketing, vendita e assistenza rispetto alla casa madre comunitaria. Il dubbio posto riguardava la corretta attribuzione degli obblighi Iva nelle cessioni e negli acquisti di beni, in particolare quando il trasporto avviene direttamente dalla casa madre al cliente finale italiano.
Il quadro normativo italiano su cui si fondano le valutazioni è innanzitutto l’art. 7, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972, che riconosce soggettività fiscale autonoma alla stabile organizzazione per le operazioni a essa imputabili, sia attive sia passive.