Imposte dirette
17 Novembre 2025
Il MEF conferma l’alternatività assoluta tra le detrazioni del 30% e quelle del 50% (65% dal 2025) per investimenti in start-up innovative: non sono cumulabili e il contribuente deve scegliere un solo regime per l’intero investimento.
La risposta all’interrogazione parlamentare 29.10.2025 n. 5-04587, resa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicata in Commissione Finanze alla Camera ha chiarito definitivamente il regime di alternatività tra le detrazioni fiscali per investimenti in start-up innovative previste dagli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012. L’intervento ministeriale ha confermato l’impostazione già consolidata, espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2021, e ribadito che le 2 agevolazioni (ovvero quella ordinaria del 30%, ora confermata fino a un milione di euro, e quella rafforzata del 50%, elevata al 65% dal 2025, limitata a investimenti fino a 100.000 euro annui) sono da intendersi tra loro alternative e non cumulabili per la medesima operazione finanziaria.
Il nodo interpretativo riguardava la possibilità di applicare congiuntamente, su un medesimo investimento, la detrazione del 50% entro la soglia dei 100.000 euro e quella del 30% sulla parte eccedente. Sulla questione il MEF, richiamando il tenore letterale dell’art. 1, c. 5 D.M. 28.12.2020 e la ratio dell’art. 29-bis D.L. 179/2012, ha escluso questa ipotesi, precisando che il contribuente è tenuto a scegliere tra il beneficio ordinario del 30% sull’intero investimento o quello rafforzato sul limite massimo previsto.
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