Società e contratti
08 Ottobre 2025
Con molteplici disposizioni normative e di prassi, dal 2012 (D.L. 18.10.2012, n. 179 e smi) il legislatore è intervenuto in materia di start-up innovative, con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile.
Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 193/2024), sono state apportate significative modifiche alle start-up innovative, già iscritte o che si iscriveranno nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Tra le modifiche principali si annotano la ridefinizione del requisito dimensionale, prevedendo che le start-up debbano rientrare nella definizione UE di PMI secondo la raccomandazione 2003/361/CE, nuovi limiti all’attività prevalente, nuove durate della permanenza nel Registro speciale delle Imprese e un regime transitorio per le start-up già iscritte nella sezione speciale alla data del 18.12.2024, con obblighi di adeguamento ai nuovi requisiti in certi tempi.
Inoltre, sono state incrementate alcune agevolazioni fiscali per gli investitori, prevedendo la detrazione Irpef in regime “de minimis” (massimo 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta) per investimenti in equity di start-up innovative dal 1.01.2025 del 65% (anziché del precedente 50%). Al tempo stesso è stato ridotto il periodo minimo di mantenimento dell’investimento per beneficiare della detrazione, ora previsto in almeno 3 anni.
La permanenza nella predetta sezione speciale, dopo la conclusione del 3° anno è consentita fino a complessivi 5 anni, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente); stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal 2° al 3° anno; costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo; ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso per ulteriori 2 anni (sino a un massimo di 4 anni complessivi) per il passaggio alla fase di c.d. “Scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti: aumento di capitale, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore a 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione; incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo. Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle Imprese per un massimo di 9 anni complessivi.
Recentemente il MIMIT, con la circolare 29.07.2025, n. 0072022, ha offerto i seguenti principali chiarimenti dal lato operativo, in particolare in merito alle attività di “consulenza” e “agenzia”. Per “consulenza” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa. Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti: a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale; b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Per “agenzia”, invece, si deve intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della L. 204/1985. D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, è raccomandato di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto a inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.
Inoltre, i requisiti necessari per il mantenimento delle prerogative delle start-up innovative devono essere comunicati nei termini previsti (6 o 12 mesi), pena la cancellazione d’ufficio.
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