Accertamento, riscossione e contenzioso

24 Luglio 2025

Status di imprenditore spiegato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15.07.2025, n. 19475, si è pronunciata sui presupposti costitutivi lo status di imprenditore ai sensi dell’art. 55 del Tuir.

La controversia ha preso avvio con la comunicazione di un avviso bonario ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 a un contribuente con il quale l’Agenzia delle Entrate di Bolzano comunicava l’esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi da lui presentata ai fini dell’Irpef per l’anno 2017, conclusosi con il disconoscimento della detraibilità delle spese sostenute dal contribuente: il recupero edilizio e la riqualificazione energetica di un fabbricato di sua proprietà composto da 12 alloggi, altrettanti posti auto e una cantina. I rilievi mossi dall’Ufficio si fondavano sull’assunto che al contribuente dovesse essere attribuita la qualifica di imprenditore, avendo egli concesso in locazione a terzi le singole unità immobiliari componenti l’edificio, precedentemente acquistato all’asta e sottoposto a intervento di ristrutturazione.

Il contribuente impugnava l’avviso bonario dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che accoglieva il ricorso. La pronuncia veniva successivamente confermata anche dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, che con sentenza 5.04.2024, n. 15 respingeva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria. Contro questa sentenza, quindi, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits