Estero

13 Aprile 2024

Status di Operatore Economico Autorizzato: requisiti e benefici

Le Dogane forniscono una descrizione organica delle procedure relative alla gestione dell’autorizzazione AEO, dettando istruzioni per assicurare omogeneità di trattamento degli Operatori Economici Autorizzati.

Con la circolare 5.04.2024 n. 9/D l’Agenzia delle Dogane fornisce un quadro di sintesi delle modalità applicative previste dalla normativa doganale unionale relative alla gestione dell’autorizzazione AEO; inoltre, viene abrogata la circolare 28.12.2007, n. 36/D e le sue successive modifiche e integrazioni.

Il concetto di AEO si fonda sul rapporto di partenariato, introdotto dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), tra dogane e imprese con l’obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento.

Per “operatore economico” si intende “una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale” (art. 5, par. 5 del CDU). L’Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico stabilito nel territorio dell’UE, titolare di un’autorizzazione AEO concessa dall’Amministrazione doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni disposti dalla normativa unionale e valevole in tutta l’Unione europea. L’ottenimento dello status di AEO conferisce all’operatore un riconoscimento di affidabilità che gli consente di avvalersi di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori economici.

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